Generatore di fatture per lavori di copertura in Italia
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Anteprima:
| Data fattura | — |
| Descrizione | Quantità | Aliquota | Importo |
|---|---|---|---|
| Tear-off & disposal of existing roofing (1 layer) | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Roof deck inspection & repair (as needed) | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Underlayment & ice-and-water shield — supply & install | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Shingles/tiles/metal panels — supply & install (28 squares / 260 m²) | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Flashing, drip edge & starter strip — supply & install | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Ridge cap & ventilation — supply & install | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Gutters & downspouts — supply & install | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Site clean-up & magnetic nail sweep | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Less deposit received | 1 | €0.00 | €0.00 |
| Subtotale | €0.00 |
| Reverse charge — inversione contabile (art. 17 c.6) (22%) | €0.00 |
| Totale | €0.00 |
Generatore gratuito di fatture per lavori di copertura
Crea una fattura per rifacimento tetto, coperture, impermeabilizzazione o bonifica eternit con indirizzo del cantiere, tipo di tetto, superficie in m², garanzia materiali/manodopera e IVA. Scarica un PDF pulito, gratis, senza registrazione.
A differenza di idraulica ed elettricità, i lavori di copertura non rientrano nel DM 37/2008 e seguono invece il regime generale delle imprese edili — un punto spesso frainteso da chi cerca un'equivalenza diretta con gli altri mestieri regolamentati.
Cosa deve contenere una fattura per lavori di copertura
- Ragione sociale dell'impresa, Partita IVA, indirizzo e iscrizione alla Camera di Commercio.
- Indirizzo dell'immobile/cantiere, se diverso dall'indirizzo di fatturazione.
- Tipo di tetto e materiale, superficie del tetto in m².
- Condizioni di garanzia su materiali e manodopera, indicate separatamente.
- IVA al 22% oppure al 10% agevolato sulla manodopera per manutenzione residenziale, o inversione contabile per i rapporti B2B (art. 17, comma 6, DPR 633/72).
IVA al 10%/22% per i lavori di copertura
La manodopera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su edifici prevalentemente residenziali — inclusi rifacimento tetto e coperture — sconta il 10% di IVA, con lo stesso meccanismo dei "beni significativi" già visto per gli altri mestieri edili. Non risultano materiali specifici per la copertura elencati esplicitamente nella lista ufficiale dei beni significativi (che cita tipicamente ascensori, caldaie, infissi, climatizzatori, impianti di sicurezza): applica la regola generale del contratto di appalto/manutenzione al caso specifico piuttosto che presumere una lista dedicata alla copertura.
Perché il tetto non rientra nel DM 37/2008
Il DM 37/2008 (22 gennaio 2008) disciplina gli IMPIANTI TECNOLOGICI degli edifici — riscaldamento/climatizzazione, idrico-sanitario, gas, elettrico, ascensori, protezione antincendio — cioè le installazioni, non gli elementi strutturali dell'edificio. I lavori sulla struttura del tetto restano quindi fuori dall'ambito di questo decreto: i tetti rientrano invece nelle categorie edili generiche ("edile"), con iscrizione alla Camera di Commercio come impresa ordinaria o artigiana, senza un esame tecnico obbligatorio equivalente a quello previsto dal DM 37/2008 per elettricisti e idraulici. Questa è un'inferenza dall'ambito definito del DM 37/2008, non un'esclusione dichiarata esplicitamente — da intendere come "diversamente da elettricità e idraulica, il lavoro sulla struttura del tetto non è soggetto al DM 37/2008", senza escludere del tutto l'esistenza di altri regimi di qualificazione.
Coperture in eternit/amianto: obblighi di segnalazione e bonifica
La Legge 257/1992 ha vietato estrazione, produzione e vendita dell'amianto in Italia, ma non impone un obbligo generalizzato di rimozione dell'amianto-cemento ("eternit") già installato. In pratica: (1) la presenza di amianto, friabile o compatto, va sempre segnalata all'ASL, indipendentemente dallo stato di conservazione; (2) la rimozione obbligatoria scatta specificamente quando l'amianto è friabile e in cattivo stato, è presente in impianti di riscaldamento, oppure l'edificio subisce una demolizione o una ristrutturazione rilevante; (3) i lavori di bonifica/rimozione devono essere eseguiti da imprese specializzate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; (4) prima di iniziare la rimozione va presentato un piano di lavoro allo SPSAL (servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) con almeno 30 giorni di anticipo.



