Condizioni generali di incarico professionale (modello)

Aggiornato il 6 agosto 2026

In Italia il rapporto tra studio e cliente si regge su due documenti. La lettera di incarico descrive l'incarico conferito, le attività e il compenso per quel cliente; le condizioni generali, allegate alla lettera, contengono ciò che non cambia da cliente a cliente: obblighi di collaborazione, fatturazione, restituzione dei documenti, responsabilità, riservatezza, trattamento dei dati e cessazione del rapporto.

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Condizioni generali di incarico

Le presenti condizioni generali sono quelle di ("lo Studio"), versione , efficaci dal . Sono allegate a ogni lettera di incarico e si applicano a tutti gli incarichi conferiti allo Studio, salvo diverso accordo scritto. Il cliente le accetta sottoscrivendo la lettera di incarico che le richiama. In caso di contrasto tra la lettera di incarico e le presenti condizioni prevale la lettera di incarico.

Studio:
Forma di esercizio:
Ordine di iscrizione:
Assicurazione per la responsabilità professionale:
Efficaci dal:

1. Quadro professionale

Lo Studio è iscritto all'ordine indicato in epigrafe e opera nel rispetto delle norme professionali e del codice deontologico applicabili, nonché delle norme in materia di formazione continua e di indipendenza. Lo Studio è coperto da assicurazione per la responsabilità civile professionale stipulata con .

Per ciascun incarico è predisposta una lettera di incarico prima dell'inizio delle attività. Solo le attività ivi descritte rientrano nell'incarico conferito; ogni ulteriore attività forma oggetto di una lettera di incarico integrativa o distinta.

FacoltativaLo studio rilascia attestazioni o svolge incarichi con obblighi di indipendenza

2. Obblighi di collaborazione del cliente

Il cliente consegna allo Studio, in tempo utile, la documentazione, i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione dell'incarico e risponde alle richieste dello Studio nei tempi compatibili con le scadenze dichiarative. Il cliente è responsabile della correttezza e della completezza di quanto trasmette e della tenuta dei propri documenti. Lo Studio opera sulla base di quanto ricevuto e non ne verifica la corrispondenza al vero, salvo che l'incarico lo preveda espressamente. Il cliente comunica tempestivamente ogni mutamento rilevante della propria situazione.

3. Compenso, spese e ritardo di pagamento

Il compenso e la relativa base di calcolo sono pattuiti nella lettera di incarico, in coerenza con il preventivo reso al cliente in forma scritta o digitale al momento del conferimento dell'incarico, comprensivo delle voci di costo, delle spese, degli oneri e dei contributi. Le spese anticipate per conto del cliente sono addebitate in aggiunta. Ogni attività eccedente il perimetro concordato è segnalata al cliente prima di essere svolta e forma oggetto di specifico accordo sul compenso.

Le fatture sono da saldare entro giorni dalla data di emissione. Il cliente che ritenga una fattura non dovuta lo comunica per iscritto entro giorni dal ricevimento; decorso tale termine la fattura si intende accettata. Lo Studio può sospendere le attività in caso di mancato pagamento, dandone preventiva comunicazione.

In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti interessi di mora nella misura di % annuo dal giorno successivo alla scadenza, secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre al rimborso dei costi di recupero.

FacoltativaInserire una garanzia personale

4. Restituzione dei documenti

I documenti consegnati dal cliente restano di sua proprietà e gli sono restituiti su richiesta. Gli elaborati predisposti dallo Studio per conto del cliente in adempimento dell'incarico sono consegnati al cliente. Lo Studio non trattiene i documenti e gli atti ricevuti dal cliente, né gli elaborati predisposti per suo conto, a causa del mancato pagamento del compenso o del mancato rimborso delle spese anticipate: il divieto di ritenzione previsto dalla disciplina delle professioni intellettuali e dal codice deontologico non ammette una diversa pattuizione.

Restano di proprietà dello Studio le carte di lavoro, gli appunti e la documentazione interna predisposta per l'organizzazione della propria attività. Il mancato pagamento del compenso è fatto valere nelle forme ordinarie di tutela del credito e non attraverso il trattenimento della documentazione del cliente.

5. Conservazione

Il cliente conserva le proprie scritture contabili e i documenti d'impresa per il periodo previsto dalla legge, pari a dieci anni dalla data dell'ultima registrazione per le scritture contabili; tale obbligo grava sul cliente e non si confonde con la conservazione del fascicolo dello Studio. Lo Studio conserva il proprio fascicolo per anni, decorsi i quali può procedere alla sua eliminazione, e ne dà avviso al cliente almeno giorni prima quando detiene documentazione a lui appartenente.

6. Segreto professionale e conflitti di interesse

Lo Studio è tenuto al segreto professionale sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico. La comunicazione a terzi avviene soltanto nei casi in cui la legge o una norma professionale la impone o la consente, oppure quando il cliente vi acconsenta per iscritto. I collaboratori e i fornitori dello Studio sono vincolati al medesimo obbligo.

Lo Studio può assumere incarichi per altri clienti i cui interessi siano in potenziale contrasto con quelli del cliente. Lo Studio comunica il conflitto di cui venga a conoscenza, nei limiti consentiti dal segreto dovuto all'altro cliente, e adotta misure di separazione dei gruppi di lavoro e delle informazioni. Quando il conflitto non è gestibile in modo da tutelare gli interessi del cliente, lo Studio rinuncia alle attività interessate.

7. Adempimenti in materia di antiriciclaggio

Lo Studio è soggetto obbligato ai sensi della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio. Lo Studio identifica il cliente e, ove presente, il titolare effettivo, completa l'adeguata verifica prima di instaurare il rapporto continuativo e la mantiene aggiornata per tutta la sua durata. In mancanza di elementi sufficienti lo Studio non può eseguire l'incarico. Qualora lo Studio trasmetta una segnalazione all'unità di informazione finanziaria non può informarne il cliente né discuterne con lui.

8. Trattamento dei dati personali

Lo Studio tratta i dati personali del cliente, dei suoi organi, dei suoi collaboratori e dei suoi referenti per eseguire l'incarico e per le finalità connesse, tra cui la tenuta dei propri fascicoli, l'adempimento degli obblighi di legge e professionali e i controlli di qualità. Per la propria attività professionale lo Studio agisce in qualità di titolare del trattamento e non di responsabile del trattamento per conto del cliente. Il cliente si assicura di poter legittimamente trasmettere allo Studio i dati personali e di avere reso le informative dovute agli interessati. Le richieste degli interessati possono essere indirizzate a .

I dati sono conservati e trattati all'interno dell'Unione europea. Lo Studio comunica preventivamente al cliente ogni modifica di questa impostazione.

FacoltativaIndicare fornitori e sistemi in cloud

9. Fornitori e sistemi in cloud

Lo Studio si avvale di fornitori e di sistemi in cloud per l'esecuzione dell'incarico, tra cui: . Lo Studio impone a tali fornitori obblighi di riservatezza equivalenti a quelli dei propri collaboratori e resta responsabile verso il cliente dell'esecuzione dell'incarico. Su richiesta lo Studio indica quali categorie di fornitori intervengono nel fascicolo del cliente.

10. Responsabilità

Lo Studio esegue l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale. Lo Studio non risponde dei pregiudizi derivanti da informazioni inesatte, incomplete o tardive fornite dal cliente o da terzi, dalla mancata trasmissione di informazioni, dal mancato seguito dato alle indicazioni dello Studio o dalla mancata tempestiva risposta a comunicazioni dello Studio o dell'amministrazione finanziaria.

Fermo quanto previsto dal capoverso seguente, la responsabilità dello Studio per un incarico è limitata a volte il compenso pattuito per quell'incarico.

La limitazione non opera nei casi di dolo e di colpa grave, né nei casi in cui la legge non consente una limitazione. Gli elaborati dello Studio sono destinati all'uso del cliente; lo Studio non assume responsabilità verso i terzi ai quali il cliente li trasmetta.

11. Comunicazioni elettroniche e coordinate bancarie

Salvo diversa indicazione del cliente, lo Studio comunica anche per via elettronica. I messaggi elettronici possono essere intercettati, alterati o ritardati; lo Studio non risponde delle modifiche intervenute dopo l'invio né dei disservizi propri di tale canale. Spetta al destinatario verificare gli allegati.

Lo Studio non comunica mai una variazione delle proprie coordinate bancarie con la sola posta elettronica o con una telefonata. Ogni messaggio che sembri provenire dallo Studio e modifichi le coordinate bancarie senza conferma per posta va considerato fraudolento: prima di eseguire un pagamento il cliente contatta lo Studio a un numero già in suo possesso. Anche il cliente comunica le proprie coordinate attraverso un secondo canale, e lo Studio ne verifica telefonicamente ogni variazione.

12. Conflitti interni al cliente

Quando i soci o gli amministratori del cliente sono in contrasto, il cliente è la società e non il singolo socio o amministratore. Lo Studio non dà seguito a istruzioni contrastanti, rimette la questione all'organo competente e sospende ogni ulteriore attività fino a che la questione non sia risolta, potendo anche rinunciare integralmente all'incarico. Le comunicazioni continuano a essere indirizzate alla sede della società.

13. Durata, recesso e cessazione dell'incarico

Il cliente può recedere dall'incarico in qualsiasi momento, rimborsando allo Studio le spese sostenute e corrispondendo il compenso per l'opera svolta. Lo Studio può recedere dall'incarico soltanto per giusta causa, e in tal caso opera in modo da non pregiudicare il cliente, evitando in particolare di interrompere l'attività in prossimità di una scadenza dichiarativa senza averne dato tempestiva comunicazione. Costituiscono giusta causa, tra l'altro, il mancato pagamento del compenso, la mancata collaborazione del cliente e il verificarsi di circostanze che rendano l'incarico incompatibile con gli obblighi professionali dello Studio.

L'inadempimento di una parte che non sia rimediato entro giorni da una richiesta scritta costituisce ragione per la cessazione dell'incarico. Alla cessazione lo Studio predispone una lettera che indica le attività concluse, quelle non concluse e le scadenze successive che non rientrano più nel suo perimetro, e collabora al passaggio al collega che assuma l'incarico nei limiti consentiti dal segreto professionale.

14. Legge applicabile e foro

Le presenti condizioni generali e ciascun incarico sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente il foro di . Qualora una previsione risulti invalida, le altre conservano piena efficacia.

La clausola che in Italia è vietata: trattenere i documenti per il compenso non pagato

Chi traduce un modello inglese o statunitense inserisce senza pensarci una clausola di ritenzione sui documenti detenuti. In Italia quella clausola è nulla nel merito, e per il commercialista è anche un illecito disciplinare.

L'articolo 2235 del codice civile stabilisce il divieto di ritenzione: il prestatore d'opera non può trattenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Il divieto è stato letto in modo ampio: riguarda non solo i documenti ricevuti dal cliente, ma anche quelli elaborati dal professionista per conto del cliente in adempimento dell'incarico ricevuto.

Per i commercialisti la regola è ancora più netta sul piano deontologico. Il codice deontologico della professione vieta di trattenere documenti e atti ricevuti dal cliente per il mancato pagamento del compenso o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Non è quindi una questione di equilibrio contrattuale: la leva sul compenso non può essere il documento del cliente.

Il confronto internazionale rende l'idea di quanto questa clausola sia locale. Nel Regno Unito esiste un privilegio generale sui documenti detenuti; negli Stati Uniti è vietato trattenere i documenti forniti dal cliente, con un termine di 45 giorni per la restituzione; in Germania esiste un diritto legale di rifiutare la consegna finché il compenso non è soddisfatto, con un limite di ragionevolezza; in Francia il professionista deve perfino informare il presidente del consiglio regionale dell'ordine prima di valutare una ritenzione. L'Italia sta all'estremo opposto rispetto al Regno Unito, e questo modello è scritto di conseguenza.

Il professionista non può recedere quando vuole: serve una giusta causa

La seconda differenza strutturale riguarda l'uscita dal rapporto, e va nella direzione opposta a quella tedesca. L'articolo 2237 del codice civile distingue le due posizioni: il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta; il prestatore d'opera può recedere dal contratto soltanto per giusta causa.

In Germania il mandato può essere chiuso in qualsiasi momento e senza motivazione da entrambe le parti; in Italia il professionista che voglia lasciare deve poter indicare una giusta causa e comportarsi in modo da non pregiudicare il cliente. È una asimmetria che va detta nelle condizioni generali, perché un cliente che legge una clausola di recesso simmetrica si costruisce un'aspettativa sbagliata — e uno studio che se ne dimentica rischia di trovarsi vincolato più di quanto pensasse.

Questo modello riflette l'asimmetria: recesso libero per il cliente con obbligo di pagare quanto svolto, recesso per giusta causa per lo studio con l'impegno a non interrompere l'attività in prossimità di una scadenza. Nelle condizioni generali non compare quindi un preavviso simmetrico espresso in giorni, che sarebbe una semplificazione fuorviante.

Compenso: l'accordo va per iscritto e il preventivo si dà in forma scritta o digitale

Le condizioni generali non sono il posto in cui stabilire l'importo, che appartiene alla lettera di incarico, ma devono dire come il compenso si forma e come si contesta. Nel rapporto con il cliente il compenso va pattuito al momento del conferimento dell'incarico e il professionista è tenuto a rendere noto il preventivo in forma scritta o digitale, comprensivo delle voci di costo — comprese spese, oneri e contributi.

Perciò questo modello rinvia alla lettera di incarico per l'importo, ma fissa nelle condizioni generali il meccanismo: base di calcolo, spese e anticipazioni, termine di pagamento, termine per contestare una fattura, e interessi di mora. Un termine per contestare è ciò che evita che un'obiezione riemerga mesi dopo davanti a una fattura insoluta.

Sugli interessi il modello distingue il cliente professionale dal privato, perché la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non a un privato che chiede una dichiarazione dei redditi. Una clausola scritta senza questa distinzione è inutilizzabile per una parte della clientela dello studio.

Antiriciclaggio, riservatezza e dati personali: tre discipline distinte

I commercialisti sono soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela va svolta prima di instaurare il rapporto continuativo e mantenuta aggiornata per tutta la sua durata; in mancanza di elementi sufficienti lo studio non può eseguire l'incarico. La segnalazione di operazione sospetta va trasmessa all'unità di informazione finanziaria, e il cliente non può esserne informato: un divieto che sorprende, e che è meglio leggere nelle condizioni generali a freddo.

La riservatezza è materia distinta e per il professionista è più esigente di una clausola contrattuale: il segreto professionale riguarda il professionista stesso e non può essere aggirato con una clausola di comunicazione ampia. Le condizioni generali devono riservare i casi in cui la legge o una norma professionale impone o consente la comunicazione.

Il terzo regime è il trattamento dei dati personali. Il punto che manca in molte condizioni generali è la qualificazione: per la propria attività professionale lo studio è di regola titolare del trattamento e non responsabile del trattamento per conto del cliente, e da questo dipende chi risponde di che cosa. Questo modello indica la qualificazione, prevede un contatto per l'esercizio dei diritti e descrive l'impiego di fornitori e di sistemi in cloud, compresa la questione di dove si trovino i dati.

Conservazione, restituzione e le clausole che vale la pena tenere

La conservazione va tenuta distinta su due piani. Le scritture contabili e i documenti d'impresa devono essere conservati dal cliente per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, e questa è una sua obbligazione. La conservazione del fascicolo dello studio è una scelta interna, guidata dalle esigenze di prova e dai termini di prescrizione della responsabilità: questo modello la rende un campo da compilare, con un preavviso prima dell'eliminazione.

Sulla restituzione il modello tiene separate tre cose: i documenti del cliente, che si restituiscono; gli elaborati prodotti per conto del cliente in adempimento dell'incarico, che vanno consegnati e non possono essere trattenuti per il compenso; e le carte di lavoro interne dello studio. Confondere le tre categorie in un'unica frase è ciò che genera le contestazioni al momento del passaggio ad altro professionista.

Vale la pena tenere due clausole che nei modelli gratuiti mancano quasi sempre. La prima è l'avviso sulle coordinate bancarie: l'impegno a non comunicare mai una variazione del conto con la sola posta elettronica, con verifica telefonica su un numero già noto, è la misura più economica contro una frode che colpisce proprio gli studi professionali. La seconda riguarda i conflitti interni al cliente: quando i soci litigano il cliente è la società, non chi telefona per primo, e dirlo prima evita di diventare lo strumento di una delle parti.

Le clausole, spiegate

Oggetto, rapporto con la lettera di incarico e accettazione
Stabilisce che le condizioni generali sono allegate a ogni lettera di incarico, come vengono accettate e che in caso di contrasto prevale la lettera di incarico, perché è il documento redatto per quel cliente.
Iscrizione all'ordine e assicurazione
Indica l'ordine territoriale di iscrizione, le norme professionali applicabili e la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.
Oggetto e limiti dell'incarico
Solo le attività descritte nella lettera di incarico sono comprese; salvo diversa previsione non è svolta alcuna attività di revisione e non è rilasciata alcuna attestazione sui dati forniti.
Obblighi di collaborazione del cliente
Consegna tempestiva e completa della documentazione, correttezza dei dati trasmessi, comunicazione dei mutamenti rilevanti, e la precisazione che lo studio non verifica quanto ricevuto se l'incarico non lo prevede.
Compenso, spese e ritardo di pagamento
Rinvio alla lettera di incarico per l'importo e al preventivo reso in forma scritta o digitale; termine di pagamento, termine per contestare una fattura e interessi di mora, distinti tra cliente professionale e privato.
Divieto di ritenzione e restituzione dei documenti
Restituzione dei documenti del cliente e consegna degli elaborati prodotti per suo conto, senza possibilità di trattenerli per il compenso non pagato — la regola italiana, non una concessione contrattuale.
Conservazione del fascicolo
Durata di conservazione del fascicolo dello studio ed eliminazione previo preavviso, distinta dall'obbligo decennale di conservazione delle scritture che grava sul cliente.
Segreto professionale e conflitti di interesse
Segreto professionale con riserva dei casi imposti o consentiti dalla legge, gestione degli incarichi in potenziale conflitto con misure di separazione e rinuncia alle attività interessate quando il conflitto non è gestibile.
Adempimenti antiriciclaggio
Adeguata verifica prima dell'instaurazione del rapporto continuativo, aggiornamento nel tempo, impossibilità di eseguire l'incarico in mancanza di elementi sufficienti e divieto di informare il cliente di una segnalazione.
Trattamento dei dati personali
Lo studio come titolare del trattamento per la propria attività, finalità, contatto per l'esercizio dei diritti, ricorso a fornitori e sistemi in cloud e localizzazione dei dati.
Responsabilità
Limitazione espressa in importo, in multiplo del compenso o nel compenso effettivamente percepito, con le esclusioni che non possono essere limitate.
Comunicazioni elettroniche e coordinate bancarie
Ripartizione del rischio nelle comunicazioni elettroniche e impegno a non variare mai le coordinate bancarie con la sola posta elettronica, con verifica telefonica su un numero già noto.
Conflitti interni al cliente
La società è il cliente quando i soci o gli amministratori sono in contrasto: nessuna esecuzione di istruzioni contrastanti e rinvio all'organo competente.
Durata, recesso e cessazione
Recesso libero del cliente con pagamento di quanto svolto e recesso dello studio per giusta causa, con l'impegno a non interrompere l'attività in prossimità di una scadenza, e rinvio alla lettera di cessazione dell'incarico.
Legge applicabile e foro
Legge italiana, foro competente e clausola di salvaguardia in caso di invalidità di una singola previsione.

Che cosa richiede la disciplina italiana

Verifichi il testo vigente delle norme e gli orientamenti del suo ordine territoriale prima di utilizzare questo modello.

  • Non trattenere i documenti del cliente

    L'articolo 2235 del codice civile stabilisce che il prestatore d'opera non può trattenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Il divieto è stato letto come riferito anche ai documenti elaborati dal professionista per conto del cliente in adempimento dell'incarico.

    Art. 2235 codice civile — divieto di ritenzione
  • Il divieto è anche deontologico e riguarda espressamente il compenso non pagato

    Il codice deontologico della professione vieta di trattenere documenti e atti ricevuti dal cliente per il mancato pagamento del compenso o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Una clausola contrattuale che prevedesse il contrario non riequilibrerebbe il rapporto: esporrebbe lo studio anche sul piano disciplinare.

    CNDCEC — restituzione dei documenti aziendali alla conclusione del mandato
  • Il professionista recede solo per giusta causa

    L'articolo 2237 del codice civile prevede che il cliente possa recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, mentre il prestatore d'opera può recedere dal contratto soltanto per giusta causa. È l'opposto della disciplina tedesca, dove il mandato può essere chiuso in qualsiasi momento e senza motivazione.

    Art. 2237 codice civile — recesso
  • Pattuire il compenso e rendere noto il preventivo in forma scritta o digitale

    Il compenso va pattuito al momento del conferimento dell'incarico e il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il preventivo in forma scritta o digitale, con l'indicazione delle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le condizioni generali rinviano quindi alla lettera di incarico e al preventivo per l'importo, e disciplinano il solo meccanismo.

  • Completare l'adeguata verifica prima di instaurare il rapporto

    I commercialisti sono soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela va completata prima di instaurare il rapporto continuativo e mantenuta aggiornata; in mancanza di elementi sufficienti l'incarico non può essere eseguito. La segnalazione di operazione sospetta va trasmessa all'unità di informazione finanziaria e il cliente non può esserne informato.

    Banca d'Italia — Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
  • Tenere distinta la conservazione del cliente da quella dello studio

    Le scritture contabili e i documenti d'impresa devono essere conservati dal cliente per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. La conservazione del fascicolo dello studio è una scelta interna, guidata dalle esigenze di prova e dai termini di prescrizione, e va indicata come tale anziché confusa con l'obbligo del cliente.

  • Qualificare correttamente il ruolo nel trattamento dei dati

    Per la propria attività professionale lo studio è di regola titolare del trattamento e non responsabile del trattamento per conto del cliente. Da questa qualificazione dipendono le informative da rendere, la gestione delle richieste degli interessati e la responsabilità verso l'autorità di controllo, e va indicata nelle condizioni generali.

    Garante per la protezione dei dati personali

Come usare questo modello

  1. Inserire i dati dello studio. Denominazione, forma di esercizio, ordine territoriale di iscrizione, compagnia assicurativa, data di efficacia e riferimento di versione.
  2. Indicare la natura del cliente. Cliente professionale o privato. Da questa scelta dipende la clausola sugli interessi di mora, perché la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali non si applica a un privato.
  3. Compilare termini e importi. Termine di pagamento, termine per contestare una fattura, tasso di interesse, durata di conservazione del fascicolo e preavviso prima dell'eliminazione.
  4. Non inserire qui l'importo del compenso. Il modello rinvia alla lettera di incarico e al preventivo reso in forma scritta o digitale: è lì che l'importo va pattuito, al momento del conferimento dell'incarico.
  5. Attivare solo le sezioni pertinenti. Incarichi con rilascio di attestazioni, fornitori e sistemi in cloud e la fideiussione facoltativa sono sezioni distinte.
  6. Allegare alla lettera di incarico e scaricare. Le condizioni generali si accettano con la sottoscrizione della lettera di incarico che le richiama: i due documenti vanno inviati insieme. Scarichi in Word per continuare a modificarle o in PDF per inviarle.

Domande frequenti

Posso trattenere i documenti del cliente se non mi paga?

No, e questa è la differenza più marcata rispetto ai modelli stranieri. L'articolo 2235 del codice civile vieta al prestatore d'opera di trattenere le cose e i documenti ricevuti, salvo il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali, e il divieto è stato letto come riferito anche agli elaborati prodotti per conto del cliente. Il codice deontologico della professione vieta espressamente di trattenere documenti e atti ricevuti dal cliente per il mancato pagamento del compenso o il mancato rimborso delle spese anticipate.

Posso lasciare un incarico quando voglio?

No. L'articolo 2237 del codice civile è asimmetrico: il cliente può recedere rimborsando le spese e pagando il compenso per l'opera svolta, mentre il prestatore d'opera può recedere soltanto per giusta causa. È l'opposto della Germania, dove il mandato può essere chiuso in qualsiasi momento e senza motivazione da entrambe le parti. Per questo il modello non prevede un preavviso simmetrico in giorni, che sarebbe una semplificazione fuorviante.

L'importo del compenso va nelle condizioni generali?

Meglio no. Il compenso va pattuito al momento del conferimento dell'incarico, e il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il preventivo in forma scritta o digitale, con le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi. Le condizioni generali disciplinano quindi il meccanismo — termini, contestazione, interessi — e rinviano alla lettera di incarico e al preventivo per l'importo.

Chi è titolare del trattamento dei dati, lo studio o il cliente?

Per la propria attività professionale lo studio è di regola titolare del trattamento, non responsabile del trattamento per conto del cliente. Da questa qualificazione dipendono le informative, la gestione delle richieste degli interessati e la responsabilità verso l'autorità di controllo. Molte condizioni generali lasciano il punto implicito, che è precisamente ciò che diventa un problema in caso di verifica: questo modello lo indica e prevede un contatto dedicato.

Posso avvisare il cliente di una segnalazione antiriciclaggio?

No, è vietato. I commercialisti sono soggetti obbligati: l'adeguata verifica va completata prima di instaurare il rapporto continuativo e mantenuta aggiornata, in mancanza di elementi sufficienti l'incarico non può essere eseguito, e la segnalazione di operazione sospetta trasmessa all'unità di informazione finanziaria non può essere comunicata al cliente né discussa con lui. Averlo scritto nelle condizioni generali evita di doverlo spiegare in un momento assai meno comodo.

Per quanto tempo vanno conservati i documenti?

Distingua due obblighi. Le scritture contabili e i documenti d'impresa vanno conservati dal cliente per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione: è una sua obbligazione. La conservazione del fascicolo dello studio è una scelta interna, guidata dalle esigenze di prova e dai termini di prescrizione della responsabilità professionale. Questo modello rende la seconda un campo da compilare e subordina l'eliminazione a un preavviso, così che il cliente possa recuperare ciò che gli spetta.

Le condizioni generali vanno firmate separatamente?

Di norma no: si accettano con la sottoscrizione della lettera di incarico che le richiama espressamente e le allega. Questo modello lo dice, invece di lasciarlo implicito, perché è ciò che chiude la contestazione secondo cui il cliente avrebbe ricevuto un allegato che non ha mai approvato. In caso di contrasto tra i due documenti prevale la lettera di incarico, redatta per quel cliente.

Posso limitare la mia responsabilità?

Una limitazione è possibile, ma con due avvertenze. Non può riguardare il dolo né la colpa grave, e non può estendersi ai casi in cui la legge vieta la limitazione. Inoltre una limitazione irrisoria rispetto al valore dell'incarico è esattamente il tipo di clausola che viene ridimensionata in giudizio. Questo modello chiede di indicare un importo, un multiplo del compenso o il compenso percepito, e riporta le esclusioni per iscritto anziché lasciarle sottintese.

Modelli correlati

Avvertenza

Questo modello e la relativa guida hanno finalità informative generali e non costituiscono consulenza legale né parere deontologico. Le norme professionali, gli obblighi antiriciclaggio e la disciplina della protezione dei dati cambiano e dipendono dalla situazione di ciascuno studio. Verifichi il testo vigente e gli orientamenti del suo ordine territoriale, e faccia esaminare le condizioni generali da un legale prima di consegnarle ai clienti.